Le disposizioni del presente Decreto si applicano a partire dal 26.10.2020 e sono efficaci fino al 24.11.2020.
Spostamenti
E' fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute e situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21 delle strade o piazze dove si possono creare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Scuole e Università
Per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata almeno al 75%.
Le Università dovranno predisporre, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
Bar, ristoranti pub, gelaterie, pasticcerie
Dal 26 ottobre le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite tutti i giorni dalle ore 5 fino alle 18, compresa la domenica; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Queste restrizioni non riguardano la ristorazione alberghiera.
Confermato l'obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nel locale.
Attività sportiva, palestre, piscine
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Lea.
E' consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (se accessibili) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva.
Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive nei settori professionistici e dilettantistici, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza la presenza di pubblico. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre e il rispetto delle misure di sicurezza, sono consentite: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati; le attività dei centri di riabilitazione e dei centri di addestramento e delle strutture in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.
Spettacoli, musei e istituti di cultura
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
Restano aperti i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura, con ingresso contingentato.
Congressi
Vengono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Feste, sale da ballo, discoteche e parchi divertimento
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Con riguardo alle abitazioni private, resta fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Contact tracing
Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.